notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012
Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 - Criteri - Individuazione del luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Valutazione del giudice ordinario - Censurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012
In caso di notifica a società prive di personalità giuridica, eseguita ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, modificata dall'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 in vigore dal 11 marzo 2006, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale di cui al secondo comma dell'art. 19 cod. proc. civ. e che, in caso di contestazione, l'individuazione di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20014 del 15/11/2012