notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012
Notificazione alla società - Graduazione effettuata ex art. 145 cod. proc. civ. - Impossibile notificazione presso il legale rappresentante - Art. 143 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nomina di un institore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 cod. proc. civ., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19457 del 09/11/2012