Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012
Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Deposito della stampa di foglio del servizio "on line" di Poste Italiane - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio "on line" dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.
Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012