Rifiuto del portiere di ricevere l'atto - Conseguenze - Indagini verificative sulla qualità di portiere della persona - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15094 del 10/09/2012
In tema di notificazioni, di fronte al rifiuto di ricevere l'atto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all'art. 139 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario, che può legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15094 del 10/09/2012