notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012
Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio e precario - Sufficienza - Onere della prova.
Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non di, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua di, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012