Società di capitali - Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione - Estinzione della società incorporata - Evento interruttivo realizzatosi dopo la chiusura della discussione o la scadenza delle memorie di replica - Impugnazione - Notificazione al procuratore costituito della incorporata - Validità - Condizioni.
In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19509 del 14/09/2010