Notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/01/2011
Procuratore semplice domiciliatario - Poteri - Contenuto e limiti - Potere di eseguire direttamente le notifiche - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesistenza della notifica anziché nullità - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie relativa a notifica del controricorso eseguita dal procuratore domiciliatario ai sensi della legge n. 53 del 1994.
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/01/2011