Impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 07/02/2011
Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Notificazione nei confronti del dante causa - Termini brevi per l'impugnazione - Decorrenza - Efficacia anche nei confronti del successore - Sussistenza - Fondamento.
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., poiché, a norma dell'art. 111, primo e terzo comma, cod. proc. civ., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, del codice di procedura civile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 07/02/2011