Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 25/02/2011
Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Onere del difensore di depositare la copia dell'atto notificato in cancelleria ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ. - Omissione - Nullità della notifica dell'atto di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 25/02/2011