Ufficiale giudiziario - Competenza - Limiti territoriali - Notificazione a persone residenti entro la circoscrizione dell'ufficiale - Limiti - Insussistenza.
La limitazione, posta dall'art 107, secondo comma, d.P.R. 15 dicembre 1959, n 1229, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l'art 106 d.P.R. cit. dispone che l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito territoriale ove ha sede l'ufficio cui è addetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/02/2012