notificazione - a persona irreperibile - adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - requisiti - annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - necessità -
notificazione - in genere - adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - requisiti - annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - necessità - esclusione - sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 cod. proc. civ. per effetto della sentenza n. 3 del 2010 della corte costituzionale - conseguenze - annotazione nell'avviso del fatto impeditivo della conoscibilità - necessità - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 27/02/2012
Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 27/02/2012