Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - Portata - Notificazione dell'atto di promovimento del giudizio arbitrale e della sua decisione presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Decorrenza del termine breve - Esclusione - Impugnazione entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione - Necessità.
L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessità di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensì quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12718 del 20/07/2012