notificazione alla residenza, dimora, domicilio - giudizio di cassazione - procedimento - fissazione dell'udienza - Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
Art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - Uso del fax e della posta elettronica - Ambito - Avviso d'udienza al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma - Applicabilità - Esclusione - Deposito dell'avviso medesimo alla cancelleria della Corte di cassazione - Necessità. Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. - che consente l'uso del fax e della posta elettronica quali idonei strumenti di comunicazione - è limitata alle sole "comunicazioni" ai difensori e alle "notificazioni tra avvocati" e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che la norma non si applica all'avviso di udienza di cassazione al difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è destinatario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, effettuata mediante deposito dell'avviso della cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato di avvalersi degli strumenti di cui all'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ.
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Cassazione Civile Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13 gennaio 2012 la proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., dal seguente tenore:
Con sentenza n. 1285/07 depositata il 4 dicembre 2007 la Corte d'appello di Torino, rigettando l'appello proposto dall'IPOST - Istituto Postelegrafonici - Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a., confermava la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Pinerolo che aveva accolto la domanda di Ma.. Paolo, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., cessato dal servizio in data successiva al 28 febbraio 1998, volta al pagamento delle differenze sull'indennità di buonuscita risultanti dall'inserimento nella base di calcolo alla data del 28 febbraio 1998 degli eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione l'IPOST e ricorso incidentale il Ma...
Con ordinanza in data 20 novembre 2009, n. 24577 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto dall'IPOST, mentre rigettava il ricorso incidentale del Ma.. e, decidendo nel merito, rigettava la domanda del dipendente condannando lo stesso al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il Ma.., lamentando omessa notifica della comunicazione dell'adunanza fissata in camera di consiglio.
In particolare, rileva che l'ordinanza in questione era affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente la Corte di legittimità ritenuto che ad esso ricorrente fosse stata data la comunicazione dell'assegnazione della causa e della data di trattazione della stessa. Ciò in quanto il difensore, nel controricorso, aveva chiesto di ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax o tramite e-mail, dichiarando i relativi numeri e indirIz..; tale indicazione era stata disattesa dalla Cancelleria della Corte che aveva proceduto solo alla notifica cartacea in Cancelleria, vanificando in tal modo il contenuto della disposizione di cui all'art. 366 cod. proc. civ.. Tale mancata comunicazione aveva pertanto pregiudicato il diritto di difesa, determinando l'impossibilità per la parte di operare secondo le più opportune scelte ad opzioni processuali, quali depositare meMo..e, rinunciare agli atti ovvero discutere oralmente la causa. In particolare, l'interesse alla revocazione atteneva specificamente alla possibilità per il ricorrente di rinunciare al ricorso incidentale, alla luce del contrario indirIz.. in materia della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso da parte del dipendente, evitando la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Chiede di conseguenza la revocazione della ordinanza in questione dichiarando di rinunciare al ricorso incidentale proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
Ritiene lo scrivente che il proposto ricorso per revocazione sia maniFe..mente infondato.
In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che l'art. 30-bis cod. proc. civ. stabilisce, al comma 2, che: "Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti"; l'art. 366 cod. proc. civ. stabilisce, al comma 2, che: "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di cassazione"; e lo stesso art. 366 stabilisce, al comma 4, che: "Le comunicazioni della Cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirIz.. di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente".
Dalla lettura coordinata di tali norme si evince che la data stabilita per l'adunanza è notificata (e non comunicata) al difensore delle parti e che tale notificazione, allorché il difensore non abbia eletto domicilio a Roma, va effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso presso la Cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, tale forma di notificazione non ammette pertanto equipollenti.
Non appare quindi conducente il richiamo alla disposizione di cui all'art. 366 cod. proc. civ., comma 4 atteso che la stessa concerne non già le "notificazioni" della Cancelleria bensì le "comunicazioni" della stessa (oltre che le notificazioni tra i difensori) e prevede che tali comunicazioni "possono" (e non "devono") essere fatte al numero di fax o all'indirIz.. di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore.
Pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso proposto non appare suscettibile di accoglimento".
Quindi, il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ.
Letta la memoria dell'Istituto controricorrente.
Considerato che il Collegio condivide, sostanzialmente, la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., ma ritiene preferibile pervenire ad una dichiarazione di inammissibilità (anziché di infondatezza) del ricorso per le seguenti ragioni:
a) in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte dal combinato disposto degli artt. 366 e 377 cod. proc. civ. si desume che, in difetto di elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore dello stesso va effettuata mediante tempestiva consegna dell'avviso medesimo la Cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte (vedi, per tutte: Cass. SU 24 luglio 2003, n. 11526; Cass. 24 agosto 2004, n. 16708; Cass. SU 25 gennaio 2007, n. 1614; Cass. 16 luglio 2010, n. 16615);
b) d'altra parte, la previsione nell'ultimo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, della idoneità degli strumenti del "fax" e della posta elettronica a costituire un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è limitata alle fattispecie specifiche di comunicazione indicate dalla stessa norma, insuscettibile di interpretazione estensiva (arg. ex Cass. SU 8 aprile 2008, n. 9151, n. 9152, n. 9153, n. 9155, n. 9156, n. 9157 e 9158; Cass. 16 ottobre 2009, n. 22033);
c) ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui il difensore della parte abbia dichiarato di volersi avvalere degli strumenti previsti dall'indicato u.c. dell'art. 366, simile opzione non può valere per le "notificazioni di Cancelleria", che continuano ad essere disciplinate dall'art. 366 c.p.c., comma 2, sicché la parte non può che addebitare a se stessa le conseguenze della mancata comunicazione, avendo funzione meramente informativa l'invio di copia dell'avviso stesso al difensore a norma dell'art. 135 disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. n. 59 del 1979 (vedi, per tutte:
Cass. 29 marzo 1995, n. 3761);
d) ne deriva che se la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. costituisce error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, e 391-bis cod. proc. civ., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività dell'errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla suprema Corte (Cass. 18 luglio 2006, n. 16361; Cass. 22 luglio 2009, n. 17077; Cass. 16 luglio 2010, n. 16615);
e) a maggior ragione esula dal perimetro applicativo dell'art. 395 c.p.c., n. 4, e 391-bis cod. proc. civ. l'ipotesi - che ricorre nel presente giudizio - di comunicazione dell'adunanza fissata in camera di consiglio effettuata con il deposito dell'avviso presso la Cancelleria della Corte di cassazione, nei confronti di una parte (nella specie: ricorrente incidentale) che non abbia eletto domicilio in Roma, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che il difensore della parte stessa abbia dichiarato di volersi avvalere degli strumenti di comunicazione di cui all'art. 366 c.p.c., u.c..
Per quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, Euro 1000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 26 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012
riferimenti normativi|blue
Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_380, Cod_Proc_Civ_art_391_02