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notificazione presso il domiciliatario -

Mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente - Notificazioni presso la cancelleria - Modalità - Perfezionamento - Formalità ulteriori prescritte dall'art. 112, primo comma, del d.P.R. n.1229 del 1959 - Rilevanza di ordine processuale sull'efficacia della notificazione - Esclusione - Fondamento.Cassazione Civile Sez. L, Sentenza n. 2167 del 30/01/2013

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Cassazione Civile Sez. L, Sentenza n. 2167 del 30/01/2013
In tema di notificazioni presso la cancelleria, previste nel caso di mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, divenendo in tale momento l'avvenuta notificazione del provvedimento conoscibile, sotto il profilo legale, dal soggetto destinatario della notificazione, mentre il disposto dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n.1229 del 1959 - che pone a carico dell'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile l'obbligo di darne immediato avviso scritto al cancelliere, che ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza ovvero lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza - prevede, per il caso di inadempimento di detto obbligo, solo una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente, senza alcuna previsione esplicita di specifici riflessi di ordine processuale sull'efficacia della notificazione.