notificazione presso il domiciliatario -
Mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente - Notificazioni presso la cancelleria - Modalità - Perfezionamento - Formalità ulteriori prescritte dall'art. 112, primo comma, del d.P.R. n.1229 del 1959 - Rilevanza di ordine processuale sull'efficacia della notificazione - Esclusione - Fondamento.Cassazione Civile Sez. L, Sentenza n. 2167 del 30/01/2013
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Cassazione Civile Sez. L, Sentenza n. 2167 del 30/01/2013
In tema di notificazioni presso la cancelleria, previste nel caso di mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, divenendo in tale momento l'avvenuta notificazione del provvedimento conoscibile, sotto il profilo legale, dal soggetto destinatario della notificazione, mentre il disposto dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n.1229 del 1959 - che pone a carico dell'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile l'obbligo di darne immediato avviso scritto al cancelliere, che ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza ovvero lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza - prevede, per il caso di inadempimento di detto obbligo, solo una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente, senza alcuna previsione esplicita di specifici riflessi di ordine processuale sull'efficacia della notificazione.
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Cassazione Civile Sez. L, Sentenza n. 2167 del 30/01/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'appello Cagliari, con sentenza dell'11 ottobre 2006, dichiarava inammissibile il gravame svolto dalla Cooperativa sociale C.T.R. a r.l. Onlus, con ricorso depositato il 2 settembre 2005, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Oristano pubblicata il 15 luglio 2005 e notificatale il 29 luglio 2005. 2. Premetteva la Corte territoriale che la notificazione della sentenza resa nel giudizio di primo grado era stata eseguita dall'ufficiale giudiziario, in data 29 luglio 2005, su richiesta del difensore del ricorrente, Me.. Domenico, alla predetta Cooperativa e, per essa, ai procuratori domicilia tari, gli avvocati Giuseppe Ma.. e Sandro Pi.., mediante consegna di copia conforme nel domicilio ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Oristano non avendo i predetti difensori, esercitanti il loro ufficio in Cagliari, eletto domicilio nel luogo ove aveva sede l'Ufficio giudiziario presso il quale il processo era in corso. 3. L'appellante deduceva che l'inosservanza del termine di cui all'art. 434 c.p.c., era dipeso dal mancato rispetto, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle formalità previste dalla legge al fine di garantire al destinatario della notificazione quantomeno la conoscibilità dell'atto notificato e che il procedimento notificatorio non si era perfezionato prima del 6 agosto 2005, data del deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'avviso al cancelliere di avvenuta notifica della sentenza impugnata ai sensi del D.P.R. n. 122 del 1959, art. 112; richiedeva, peraltro, alla Corte territoriale, la rimessione in termini evocando, quanto all'inosservanza del termine prescritto, non già un comportamento poco diligente dei procuratori - adoperatisi, anzi, in data 5 agosto 2005, con il ritiro in cancelleria di copia conforme della sentenza impugnata priva ancora del timbro attestante l'avviso di avvenuta notificazione della medesima, senza rinvenire nel fascicolo d'ufficio l'originale della sentenza - sibbene il mancato rispetto, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle formalità previste dalla legge e preordinate a garantire al destinatario della notificazione se non proprio la conoscenza effettiva, quantomeno la conoscibilità dell'atto notificato.
4. Per la Corte territoriale il procedimento di notificazione della sentenza andava ancorato, quanto al relativo perfezionamento, non già all'avviso di avvenuta notificazione, di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 112, sibbene alla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che aveva emesso la decisione e, di ciò tenuto conto ai fini della decorrenza del termine breve, il gravame risultava, nella specie, depositato oltre il termine perentorio fissato dall'art. 434 c.p.c., comma 2.
5. Avverso tale decisione ricorre la Cooperativa sociale C.T.R. a r.l. Onlus, con ricorso affidato ad un unico motivo; resiste l'intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge (art. 434 c.p.c., comma 2; R.D. n. 37 del 1934, art. 82, secondo comma; D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 112), la parte ricorrente si duole che la Corte di merito, nel computare il decorso del termine breve per il gravame avverso la sentenza di prime cure, non abbia incluso, ai fini del perfezionamento della notificazione della sentenza impugnata, anche il successivo avviso alla cancelleria, previsto dal D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 112, e correlato a tale adempimento il dies a quo per il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., e art. 434 c.p.c., comma 2. Ritiene, a suffragio della tempestività del gravame, che l'avviso scritto redatto e depositato dall'ufficiale giudiziario a mente del citato art. 112 costituisca un atto rituale e conclusivo del procedimento notificatorio, un elemento essenziale della notificazione della sentenza impugnata integrante i presupposti di legge in presenza dei quali possa legittimamente ritenersi l'atto notificato portato nella disponibilità del destinatario. Assume, in conclusione, che la notificazione della sentenza de qua, effettuata ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, si sarebbe perfezionata soltanto in data 6 agosto 2005, allorquando l'ufficiale giudiziario ha curato l'adempimento di cui al citato D.P.R. n. 1229, art. 112, dando avviso dell'avvenuta notifica in Cancelleria, onde la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere tempestivo il gravame depositato in data 2 settembre 2005.
7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
8. Per effetto del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, qualora, come nel caso di specie, il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è stato assegnato non abbia eletto il proprio domicilio nel luogo ove abbia sede l'autorità giudiziaria adita, il domicilio si ritiene eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con conseguente possibilità di eseguire le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, presso la predetta cancelleria.
9. La ratio della norma introdotta dal Legislatore del 1934 risiede proprio nel fine di esonerare la parte sulla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il giudizio.
10. Il procedimento di notificazione della sentenza presso la cancelleria del giudice adito si perfeziona per effetto della consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte istante, di copia conforme della sentenza presso la cancelleria del giudice procedente, essendo a tal fine irrilevante il rispetto di ulteriori formalità previste ex lege.
11. A tale conclusione perviene, il Collegio, dalla lettura delle norme che regolamentano gli adempimenti dei quali sono onerati l'ufficiale giudiziario e il cancelliere nell'ambito del procedimento notificatorio della sentenza nell'ipotesi prescritta dal citato R.D. n. 37, art. 82, comma 2.
12. Innanzitutto va, al riguardo, richiamato il disposto del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 112, comma 1, (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che pone a carico dell'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile l'obbligo di darne immediato avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
13. Il corretto adempimento, da parte dell'ufficiale procedente, del predetto obbligo risulta sanzionato dalla disposizione contenuta nel citato art. 112, comma 2, solo con la censura, salvo il caso di recidiva, per cui, all'evidenza, il legislatore ha introdotto un adempimento a carico dell'agente notificante e, contestualmente, ne ha rimarcato la rilevanza meramente disciplinare, introducendo, ad hoc, solo una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente, senza alcuna previsione esplicita di specifici riflessi di ordine processuale sull'efficacia della notificazione o qualsivoglia rinvio a norme processuali.
14. Il predetto rilievo meramente disciplinare della condotta inadempiente, come del non corretto adempimento, da parte dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna interferenza di ordine processuale sul procedimento notificatorio ben si spiega ove si consideri che destinatario del predetto avviso è il cancelliere il quale è tenuto, a sua volta, a documentare l'avvenuto avviso dell'eseguita notificazione, accludendo lo stesso all'originale della sentenza.
15. L'attività di documentazione assolta dal cancelliere è limitata all'avviso che l'ufficiale giudiziario gli abbia dato o non gli abbia dato della notificazione eseguita, ma non si estende al compimento o meno della notificazione.
16. Ne deriva che se dalla relazione di notificazione apposta dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148 c.p.c., comma 1, in calce all'originale della sentenza, risulta che la sentenza è stata notificata, non rileva in contrario la certificazione del cancelliere attestante, invece, che la notificazione non risulta avvenuta, in quanto tale certificazione può riferirsi soltanto all'avviso della notificazione, ma non può comprendere anche l'attività di notificazione che sfugge, invece, alla funzione certificatrice del cancelliere.
17. L'avviso dell'ufficiale giudiziario al cancelliere e la successiva allegazione da parte di quest'ultimo all'originale della sentenza costituiscono, pertanto, attività propedeutiche alla documentazione dell'avvenuta notificazione della sentenza mediante consegna di copia conforme presso la cancelleria del giudice procedente, ma non assurgono ad attività necessarie ai fini del perfezionamento del correlativo procedimento notificatorio. 18. Se, dunque, i predetti adempimenti sono connotati nei termini anzidetti, il momento in cui si perfeziona il procedimento notificatorio della sentenza è determinato dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale della medesima presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: è questo il momento in cui l'avvenuta notificazione del provvedimento diviene conoscibile, sotto il profilo legale, dal soggetto destinatario della notificazione il quale - proprio per effetto della mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente - è tenuto ad attivarsi, con diligenza, al fine di conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti di notificazione nei suoi confronti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria adita.
19. In definitiva, come già affermato da questa Corte di legittimità (v., al riguardo, Cass. n. 1435 del 1979), la funzione di documentazione del cancelliere, enunciata dall'art. 57 c.p.c., involge attività del cancelliere medesimo, degli organi giudiziari e delle parti e, quanto agli organi giudiziarie alle parti, è circoscritta alle attività che ricadono nell'ambito della sua opera e dei suoi compiti.
20. Ne consegue che, con riguardo alla notificazione delle sentenze civili, la funzione di documentazione del cancelliere è limitata all'avviso che l'ufficiale giudiziario deve dargli della notificazione eseguita, ai sensi del citato D.P.R. n. 1229, art. 112, ma non può estendersi al compimento o meno della notificazione medesima e, pertanto, se dalla relazione di notificazione apposta in calce alla sentenza dall'ufficiale giudiziario risulta che la sentenza è stata notificata, si appalesa del tutto irrilevante la certificazione del cancelliere attestante che la notificazione non risulta avvenuta.
21. La decisione della Corte territoriale che si è uniformata agli esposti principi va, pertanto, confermata.
22. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della questione e dell'assenza di recenti precedenti giurisprudenziali di legittimità, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 4340 com. 2