Notificazione eseguita ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Omesso deposito di copia dell'atto notificato presso la cancelleria del giudice - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge n. 53 del 1994, come non produce la nullità della notifica, così non incide sull'ammissibilità del ricorso, trattandosi di adempimento, la cui mancanza non è specificamente sanzionata, che svolge la funzione di assicurare al cancelliere del giudice "a quo" la tempestiva conoscenza dell'impugnazione al fine di eseguire la relativa annotazione sull'originale della sentenza, tanto più che le norme che comminano le inammissibilità, in conformità con il principio di effettività della tutela, sono di stretta interpretazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23866 del 23/11/2015