Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015
Procuratore semplice domiciliatario - Poteri - Limiti - Potere di eseguire direttamente le notifiche di atti di impulso processuale - Insussistenza - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fattispecie in tema di notifica del ricorso per cassazione.
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale, (quale, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata); pertanto, poiché a norma dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014), solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20468 del 12/10/2015