Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 19/01/2004
Perfezionamento - Nei riguardi del notificante e del destinatario - Distinzione - Estremi - Sentenza n. 477 del 2002 - Portata - Notifica eseguita a mezzo posta dal difensore ex art. 1 legge n. 53 del 1994 - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione (indipendentemente dagli effetti che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante) anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, la quale, stante l'efficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., segna per il notificante il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 19/01/2004