Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003
Specifiche modalità previste da convenzioni internazionali (nella fattispecie, Convenzione Italia - URSS del 25 gennaio 1979, ratificata con legge n. 766 del 1985) - Obbligo della loro osservanza in via primaria, ex art. 142 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione effettuata, ex art. 151 cod. proc. civ., mediante corriere internazionale - Giuridica inesistenza - Configurabilità.
L'art. 142 del codice di procedura civile, in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 del codice di procedura civile - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge -, la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 08/08/2003