Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13922 del 25/09/2002
Notificazione eseguita da avvocato ex legge n. 53 del 1994 - A mezzo del servizio postale - Disciplina della legge n. 890 del 1982 - Applicabilità - Perfezionamento - Consegna del plico al destinatario - Prova - Avviso di ricevimento - Atto d'impugnazione - Allegazione - Produzione in giudizio - Necessità - Fattispecie - Ricorso per cassazione.
La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge 4 settembre 1994, n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa. Ne consegue, nel caso in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, che per accertare la tempestività di quest'ultimo è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso, dal quale rilevare la data di perfezionamento della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13922 del 25/09/2002