Impugnazioni in generale - notificazione dell'atto di impugnazione alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - alla parte personalmente - contumacia irritualmente dichiarata - notifica della sentenza alla parte personalmente - necessità - ragioni - conseguenze - decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - sussistenza - nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo di primo grado – irrilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018