Notificazione in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante
Procedimento civile - notificazione - in genere - notificazione degli atti processuali - mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario - dovere dell’ufficiale giudiziario di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio - sussistenza - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018
In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell'esito negativo della notifica all'indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018