Notificazione - Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019
Procedimento civile - notificazione - Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2002, convertito dalla l. n. 221 del 2012 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2719