Non luogo a provvedere – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_153