Notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi - Cass. 14266/2019
Morte o perdita di capacità della parte contumace: integrazione del contraddittorio - Impugnazioni civili - notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi
Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. - Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini.
Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato.
E', tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem".
Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14266 del 24/05/2019 (Rv. 654033 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 331- Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Cod. Proc. Civ. art. 328 - Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Cod. Proc. Civ. art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori