Notificazione a mezzo posta – Cass. 14173/2019
Disciplina prevista dall'art. 8 legge 890 del 1982 - Mancato recapito del piego o rifiuto di riceverlo da parte di persone abilitate - Deposito del piego - Avviso al destinatario mediante raccomandata - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.
Con riferimento alle notificazioni a mezzo posta antecedenti la sostituzione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 da parte dell'art. 2, comma 4, lett. c), n. 1, d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), sussiste l'obbligo di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14173 del 24/05/2019 (Rv. 654052 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 149_1 – Notificazione a mezzo del servizio postale