Impugnazioni in generale - notificazione – Cass. 14742/2019
Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019 (Rv. 654054 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 291 – Contumacia del convenuto
Cod. Proc. Civ. art. 133 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Cod. Proc. Civ. art. 137 – Notificazioni
Cod. Proc. Civ. art. 136 – Comunicazioni
Cod. Proc. Civ. art. 134 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza