Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Notificazione dell’atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Inesistenza della notificazione - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.
La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_156