Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18199 del 05/07/2019 (Rv. 654470 - 01)
Accertamento della violazione realizzato attraverso analisi di campioni - Comunicazione dei risultati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Equiparazione alla contestazione immediata ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Notificazione degli estremi della violazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In materia di sanzioni amministrative, ove l'accertamento della violazione sia realizzato attraverso analisi di campioni, la comunicazione dell'esito di tali analisi, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 689 del 1981, equivale alla contestazione immediata di cui all'art. 14, comma 1, della stessa legge e, pertanto, non è soggetta ad un termine predeterminato, ma deve essere eseguita entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione all'accertamento immediato stabilita dall'art. 15, comma 5, legge cit.; ne consegue che, solo ove tale comunicazione non sia possibile, occorre procedere alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine, decorrente dal momento del completamento dell'analisi, di cui all'art. 14, comma 2, legge cit., in difetto della quale si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18199 del 05/07/2019 (Rv. 654470 - 01)