ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24959 del 25/11/2011
Custode di bene sottoposto a sequestro giudiziario - Opposizione al provvedimento che nega il diritto al compenso - Ordinanza di rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24959 del 25/11/2011
Avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dal custode di un bene sottoposto a sequestro giudiziario contro il decreto, emesso dal giudice del medesimo sequestro, che aveva negato il suo diritto al compenso, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., in virtù del richiamo al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di sentenza - soggetta, in quanto tale, ad appello e non a ricorso per cassazione - dell'ordinanza che aveva disconosciuto il diritto del custode alla liquidazione dell'indennità, in ragione dell'estrema concisione del provvedimento, emesso senza la previa concessione dei termini per il deposito di una memoria conclusionale, e della mancata adozione di qualsivoglia formalità procedurale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24959 del 25/11/2011