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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Cass. n. 21549/2016

Chiarimenti forniti dal consulente tecnico - Diritto per essi ad un autonomo compenso - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016

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cassazione

21549

2016