Consulente tecnico d’ufficio – Diritto al compenso – Nullità della consulenza tecnica – Insussistenza – Condizioni.
La patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5200 del 28/02/2017
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5200
2017