Opposizione ad ordinanza ingiunzione nei confronti di cittadino straniero - Istanza di audizione e nomina di un interprete - Rigetto - Violazione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di cittadino straniero, laddove quest'ultimo abbia fatto istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete, ribadendo la richiesta, tramite il proprio difensore, all'udienza di comparizione, ed essa sia stata disattesa, la relativa pronuncia va cassata, in quanto emessa in violazione del principio, costituzionalmente garantito, del contraddittorio e delle regole di cui all'art. 122 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009