Compenso del curatore dell'eredità giacente - Liquidazione - Provvedimento - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 10328 del 05/05/2009