Ausiliario del magistrato - Compenso - Acconto - Opponibilità provvedimento di liquidazione – Esclusione – Fondamento.
In tema di spese di giustizia, il decreto con il quale il magistrato liquidi all'ausiliario un compenso a titolo di acconto non è autonomamente impugnabile, mancando nel d.P.R. n. 115 del 2002 previsioni circa il controllo di tale statuizione ed avendo la stessa ad oggetto una mera anticipazione di carattere provvisorio e, quindi, modificabile con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15509 del 13/06/2018
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15509
2018