Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Citazione in giudizio di soggetto privo della capacità di stare in giudizio - Riacquisto della stessa nella fase di gravame - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Portata - Idoneità ad escludere la sola invalidità della domanda, ma non degli atti del giudizio - Conseguenze - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio, in proprio, un soggetto privo di capacità processuale (per essere stato interdetto legalmente ex art. 32 cod. pen.), il riacquisto della capacità in fase di gravame determina la sanatoria della nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" - ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - idonea ad escludere l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti, ma non anche del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, sicché il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015