Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
Modifica della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015