Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012
Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Nozioni - Differenze - Conseguenze - Rigetto della domanda riconvenzionale - Mancata impugnazione - Decadenza dalla riproposta eccezione riconvenzionale avente uguale fondamento - Esclusione - Fondamento.
Mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l'eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un'autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta. Ne consegue che la mancata impugnazione della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera appaltata, resa dal giudice di primo grado in considerazione della mancata prova dei fatti posti a fondamento di essa, comporta la sola preclusione di riproporre nel giudizio di appello l'esame di detta domanda, ma non determina l'abbandono dell'eccezione riconvenzionale, riproposta in sede di gravame, parimenti fondata su tali vizi e volta a confutare la pretesa attorea sotto il profilo del "quantum".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012