Procedimento civile - domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013
Giudizio - Introduzione con ricorso anziché con citazione e trattazione con rito camerale in luogo del rito ordinario - Nullità - Esclusione - Condizioni - Operatività del principio anche per gli atti introduttivi di secondo grado - Fattispecie.
Quando la legge imponga l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l'adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l'atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, ritenendo nella specie - regolata dall'art. 183 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - esperibile l'appello, in luogo del proposto reclamo, avverso il decreto del tribunale reiettivo della domanda di omologazione del concordato preventivo proposta dalla ricorrente, aveva perciò solo ritenuto inammissibile il suddetto reclamo).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013