Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 971 del 18/01/2008
Sussistenza - Accertamento - Necessità - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Opposizione alla sentenza di fallimento - Intervento adesivo dipendente - Fattispecie.
L'intervento spiegato da un terzo nel giudizio promosso dalla società fallita, con opposizione proposta dal legale rappresentante avverso la dichiarazione di fallimento, ha carattere adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui il terzo si schieri a sostegno delle ragioni dell'opponente, nè è ipotizzabile un intervento principale o adesivo autonomo, poichè il giudizio ha per oggetto il solo accertamento dei presupposti del fallimento; ne consegue che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento allorchè la parte opponente abbia fatto acquiescenza alla pronuncia di rigetto dell'opposizione e l'intervento sia tardivo rispetto ad una potenziale opposizione autonoma, non bastando che il terzo rivesta anche l'astratta qualità di interessato al giudizio di cui all'art. 18 legge fall.. (Nella specie, l'opposizione era stata svolta dall'ultimo amministratore della società fallita ed in veste di suo legale rappresentante, mentre il coniuge terzo interventore, altresì creditore e garante della fallita, convenuto in riconvenzionale in altro giudizio intentato dal curatore, nonchè chiamato all'eredità della persona fisica dell'amministratore e divenuto così anche socio, non aveva coltivato tale posizione sostanziale con autonoma domanda nei termini di cui all'art. 18 predetto, limitandosi ad aderire a quella della società, nel frattempo soccombente e decaduta dall'appello).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 971 del 18/01/2008