Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Vizio inerente la "editio actionis" - Sanatoria ex artt.156 terzo comma, 157 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Sanatoria tramite costituzione del convenuto - Esclusione.
In materia di nullità della citazione, i vizi riguardanti la "editio actionis" sono rilevabili d'ufficio dal giudice, nè sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt.156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007