Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia rinunzia all'azione - portata - necessità di un mandato speciale - poteri del difensore - differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - fondamento.
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4837 del 19/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_184_1, Cod_Proc_Civ_art_306