Domanda giudiziale – modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4322 del 14/02/2019
Procedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni - Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4322 del 14/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163_1