Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l'attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all'esame dell'adito giudice).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14369 del 27/05/2019 (Rv. 654204 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Cod. Civ. art. 2901 – Condizioni