Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Cass. 13602/2019
Potere del giudice del merito - Accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa - Necessità - Elementi di riferimento - Sindacato di legittimità - Limiti.
Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 (Rv. 653921 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Cod. Proc. Civ. art. 099 – Principio della domanda
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato