Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti.
La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163