Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)
Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituisse domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_163