Procedimento civile - Domanda giudiziale - Rinuncia - Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni.
Affinchè una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019 (Rv. 656277 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189