Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione.
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019 (Rv. 656508 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_306