Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009
Garanzia propria e garanzia impropria - Rispettive nozioni - Fondamento - Fattispecie in tema di vendita.
In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009