Nozione - Mera identità di questioni di diritto - Rilievo ai fini dell'intervento - Configurabilità - Esclusione.
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un giudizio tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10274 del 05/05/2009